
Art.1 - Denominazione e sede. E' costituita in Salerno, l'Associazione denominata "Associazione Culturale HOP FROG". Art.2 - Scopo. L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali. L'Associazione nasce come strumento atto alla promozione di attività culturali, civili, politiche, sociali, ambientali e ricreative. Per il raggiungimento degli scopo associativi essa promuove e realizza: - Manifestazioni culturali; - Pubblicazioni, video ed altri strumenti di comunicazione; - Assistenza varia in ambienti degradati; - Iniziative rivolte ad una crescita sociale, culturale, politica ed economica; - Dibattiti, convegni, corsi e seminari; - Ogni altra forma di intervento che si riterrà opportuna in un dato periodo ed episodio. Art. 3 - Durata. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. Art. 4 - Domanda di ammissione. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti pubblici e/o privati. Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.La qualità di socio si ottiene con l'accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimere sempre parere motivato. In caso di mancata accettazione della domanda potrà essere presentato ricorso all'Assemblea dei Soci. Le domande di ammissione dei minorenni dovranno essere controfirmate da chi ne esercità la potestà parentale. Art. 5 - Diritti dei Soci. Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali, nonchè dell'elettorato attivo e passivo. Art. 6 - Decadenza dei Soci. Si decade dalla qualità di socio nei seguenti casi: - dimissioni volontarie; - morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta; - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli sia dentro che fuori l'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contradditorio con l'interessato ad una esamina degli addebiti. L'Associato radiato non puಠessere pi๠riammesso. Art. 7 - Organi. Gli organi sociali sono: - l'Assemblea dei Soci; - il Presidente; - il Consiglio Direttivo. Art. 8 - Assemblea. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Art. 9 - Diritti di partecipazione. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie i soli Soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Ogni Socio puಠrappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non pi๠di un associato. Art. 10 - Compiti dell'Assemblea. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono o posta. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura. Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione. Art. 11 - Validità assembleare. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e deliberano con il voto della maggioranza dei presenti. Art. 12 - Assemblea straordinaria. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. Art. 13 - Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino un massimo di cinque, eletti dall'Assemblea, e al suo interno nomina il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario. Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Nel caso in cui uno o pi๠componenti il Consiglio Direttivo, sia chiamato, il virt๠delle proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte di attività di consigliere svolta. Art. 14 - Dimissioni. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o pi๠consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo potrà considerarsi sciolto e non pi๠in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Art. 15 - Convocazione Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure se richiesto da almeno un consigliere. Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo. Sono compiti del Consiglio Direttivo: - deliberare sulle domande si ammissione dei soci; - redigere il rendiconto economico da sottoporre al Collegio dei Revisori e dell'Assemblea; - fissare le date delle Assemblee ordinarie da convocare almeno una volta all'anno e di quelle straordinarie quando richieste; - redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei Soci; - adottare gli eventuali provvedimenti di radiazione dei soci; - attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni delle Assemblee. Art. 17 - Il bilancio. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'Associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'Assemblea. Art. 18 - Il Presidente. Il Presidente dirige l'associazione e nè è il legale rappresentante. Art. 19 - Il Vice-Presidente. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Art. 20 - Il Segretario. Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, tiene i registri contabili, cura le riscossioni e si incarica dei pagamenti. Art. 21 - Anno sociale. L'anno sociale e l'eserczio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno solare. Art. 22 - Il Patrimonio. Il patrimonio è costituito dalle quote associative deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti pubblici e privati, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività dell'associazione, dalle raccolte di fondi. Art. 23 - Disposizioni finali. Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.