Codice dell'amministrazione digitale
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante
interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto
normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante
attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante
attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le
modalita' di fatturazione in materia di IVA;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21
giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23
novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il
Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttive
e con il Ministro delle comunicazioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati
presenti in piu' archivi finalizzato alla verifica della
corrispondenza delle informazioni in essi contenute;
b) autenticazione informatica: la validazione dell'insieme di
dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne
distinguono l'identita' nei sistemi informativi, effettuata
attraverso opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza
dell'accesso;
c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito
di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di dimostrare
l'identita' anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su
supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che
collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai
titolari e confermano l'identita' informatica dei titolari stessi;
f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme
ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE,
rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui
all'allegato II della medesima direttiva;
g) certificatore: il soggetto che presta servizi di
certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi
connessi con queste ultime;
h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si
appone la firma digitale sul documento informatico;
i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si
verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal
titolare delle chiavi asimmetriche;
l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui conoscibilita'
e' riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie
di soggetti;
m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o
comunque trattato da una pubblica amministrazione;
n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
o) disponibilita': la possibilita' di accedere ai dati senza
restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;
p) documento informatico: la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica,
allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati
elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta
attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione
univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica,
creata con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo
esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata
mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale
l'apparato strumentale usato per la creazione della firma
elettronica;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica
qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici;
t) fruibilita' di un dato: la possibilita' di utilizzare il dato
anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra
amministrazione;
u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attivita'
finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonche'
alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e
conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile
risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di
cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di
terzi;
z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici
non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
aa) titolare: la persona fisica cui e' attribuita la firma
elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della
firma elettronica;
bb) validazione temporale: il risultato della procedura
informatica con cui si attribuiscono, ad uno o piu' documenti
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione dispone che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- L'art. 117, secondo comma, lettera r) della
Costituzione conferisce allo Stato legislazione esclusiva
nelle seguenti materie: "r) pesi, misure e determinazione
del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;".
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due amni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita'
della regolazione, riassetto normativo e codificazione -
Legge di semplificazione 2001.):
"Art. 10 (Riassetto in materia di societa'
dell'informazione). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, su proposta del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il
coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i
principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1
della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia
probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in
relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della
firma;
b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di
garantire la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per
via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli
altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle
imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della
massima semplificazione degli strumenti e delle procedure
necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non
discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei
dati personali;
c) prevedere la possibilita' di attribuire al dato e
al documento informatico contenuto nei sistemi informativi
pubblici i caratteri della primarieta' e originalita', in
sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non
informatici, nonche' obbligare le amministrazioni che li
detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte
ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualita' del
relativo contenuto informativo;
d) realizzare il coordinamento formale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la
coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine
di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;
e) adeguare la normativa alle disposizioni
comunitarie.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata per i
seguenti oggetti:
a) il documento informatico, la firma elettronica e
la firma digitale;
b) i procedimenti amministrativi informatici di
competenza delle Amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo;
c) la gestione dei documenti informatici;
d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
e) le modalita' di accesso informatico ai documenti e
alle banche dati di competenza delle Amministrazioni
statali anche ad ordinamento autonomo.
3. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi
determinati dal presente articolo, entro dodici mesi
decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al
medesimo comma 1.".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192, reca "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.".
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1993,
n. 42, reca "Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n.
203, supplemento ordinario, reca "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento
ordinario, reca "testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A).".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
106, supplemento ordinario, reca "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.".
- Il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2002,
n. 39, reca "Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa
ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.".
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n.
174, supplemento ordinario, reca "Codice in materia di
protezione dei dati personali.".
- La legge 9 gennaio 2004, n. 4, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2004, n. 13, reca
"Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici.".
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2004,
n. 49, supplemento ordinario, reca "Attuazione della
direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le
modalita' di fatturazione in materia di IVA.".
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986, n. 151, reca
"Procedura d'informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione in attuazione
della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva
98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 luglio 1998".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.):
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Note all'art. 1:
- La direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999, del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche e' stata pubblicata
nella G.U.C.E. del 19 gennaio 2000, n. L 13. - Entrata in
vigore il 19 gennaio 2000.-.
- Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si
vedano le note alle premesse.
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Anno di Pubblicazione |
2006
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URL |
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.codiceRedazionale=005G0104
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